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Integrazione di fondi per l'applicazione delle provvidenze a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche calamita'.

Art. 1.


Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 2.000.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' ulteriormente aumentato a lire 2.500.000.000.
Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis dello stesso decreto-legge, gia' elevato a lire 900.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, ed a lire 980.000.000 con l'art. 1 della legge 22 giugno 1956, n. 713, e' ulteriormente elevato a lire 1.180.000.000.