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Integrazione di fondi per l'applicazione delle provvidenze a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche calamita'.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 2.000.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' ulteriormente aumentato a lire 2.500.000.000.
Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis dello stesso decreto-legge, gia' elevato a lire 900.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, ed a lire 980.000.000 con l'art. 1 della legge 22 giugno 1956, n. 713, e' ulteriormente elevato a lire 1.180.000.000.

Art. 2.


Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sara' provveduto con le disponibilita' recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio 1955-56.

Art. 3.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1957
GRONCHI ZOLI - GAVA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA