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Concessione di un assegno una tantum ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945.

Articolo unico.



Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 ed ai loro superstiti e' concesso in occasione delle feste natalizie, un assegna una tantum pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'art. 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.
L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto e' posto a carico del Fondo di integrazione istituito con l'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.