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Indennita' di maneggio valori agli ufficiali di ragioneria aventi funzioni di economo - magazziniere del bollo.

Art. 1.


L'indennita' spettante, ai termini dell'art. 4 del regio decreto 3 novembre 1894, n. 468, al personale di ragioneria che esercita le funzioni di economo-magazziniere nelle Intendenze di finanza, e' stabilita per tutte le sedi nella misura unica di lire 12.000 annue.