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Indennita' di maneggio valori agli ufficiali di ragioneria aventi funzioni di economo - magazziniere del bollo.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'indennita' spettante, ai termini dell'art. 4 del regio decreto 3 novembre 1894, n. 468, al personale di ragioneria che esercita le funzioni di economo-magazziniere nelle Intendenze di finanza, e' stabilita per tutte le sedi nella misura unica di lire 12.000 annue.

Art. 2.


La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1957
GRONCHI SEGNI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO