Approvazione ed esecuzione degli Accordi fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi al programma di cooperazione economica conclusi in Roma il 7 gennaio, l'11 febbraio, il 19 ed il 23 maggio 1955.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Sono approvati i seguenti Accordi relativi al programma di assistenza conclusi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America nel quadro dell'Accordo di cooperazione economica concluso in Roma il 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948 numero 1108:
1) Scambio di Note in merito alla assegnazione di carbone americano all'Italia contro prodotti italiani richiesti dagli Stati Uniti d'America per programmi di aiuto ad altri Paesi, Roma, 7 gennaio 1955;
2) Scambio di Note per l'assegnazione all'Italia di prodotti agricoli per dollari 15.520.000 da parte della "Foreign Operations Administration" (F.O.A.). Roma, 11 febbraio 1955;
3) Scambio di Note relativo all'assegnazione di prodotti agricoli americani all'Italia per un valore di dollari 18.500.000 in base alla Sezione 550 della legge di Sicurezza Mutua degli Stati Uniti d'America, del 1951 (Multual Security Act of 1951) e successivi emendamenti. Roma, 19 maggio 1955;
4) Accordo relativo all'assegnazione all'Italia di eccedenze agricole americane in base al titoli I dell'Agricoltural Trade Development and Assistance Act del 1954 e relativo scambio di Note.
Roma, 23 maggio 1955.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data in cui essi sono stati conclusi.
Art. 3.
In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente art. 1, saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potra' far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'art. 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalita' relative all'assunzione del prestito previsto al punto d) dell'art. II dell'Accordo del 23 maggio 1955, la cui utilizzazione dovra' essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1957
GRONCHI SEGNI - MARTINO - ZOLI - MEDICI - CORTESE - MATTARELLA - CASSIANI Visto, il Guardasigilli: MORO
Scambio note
Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo allo scambio di carbone americano contro prodotti italiani.
N. 22/00024
Roma, li' 7 gennaio 1955
Signor Ministro,
il mio Governo ha preso nota del programma del Governo degli Stati Uniti per l'esportazione di carbone a Paesi amici con l'intesa che il Paese ricevente del carbone apra un conto speciale nella propria valuta, disponibile per il pagamento di quelle esportazioni a quei Paesi da designarsi dal Governo degli Stati Uniti. Con riferimento alle conversazioni che hanno avuto luogo fra i rappresentanti dei due Governi circa il desiderio del mio Governo di partecipare al suddetto programma, ho l'onore di confermare la intesa raggiunta come risultato di tali conversazioni.
1. Il Governo degli Stati Uniti stabilira' un programma secondo il quale il Governo italiano potra' acquistare negli Stati Uniti combustibili solidi di ogni tipo e qualita' che gli possano occorrere e trasportarli in Italia.
2. L'esecuzione del programma avra' luogo mediante una serie di
"procurement authorizations" a rilasciate dal Governo degli Stati Uniti su richieste specifiche del Governo italiano, accettabili dal Governo degli Stati Uniti, per l'importazione di carbone statunitense, con indicazione specifica dei tipi e quantitativi di carbone desiderato.
3. Il Governo italiano prendera' adeguati provvedimenti affinche' le importazioni di carbone statunitense in base a questo programma non sostituiscano le importazioni normali di carbone che l'Italia effettua dagli Stati Uniti o dai Paesi amici degli Stati Uniti.
4. Il Governo italiano, riguardo al carbone fornito a seguito delle
autorizzazioni citate piu' sopra, depositera', in un conto speciale al nome del Governo italiano, in base a notifica dell'esborso in dollari da parte del Governo degli Stati Uniti in relazione al carbone acquistato dal Governo italiano, un importo, in valuta locale equivalente a tali pagamenti in dollari. Il controvalore da depositarsi sara' determinato, in ogni caso, in base al cambio ufficiale dell'ultimo giorno del mese cui si riferisce la notifica che sara' fatta al Governo italiano dal Governo degli Stati Uniti.
5. Il Governo italiano fornira' al Governo degli Stati Uniti i dati
e le informazioni che potranno essere richiesti sulla situazione del conto speciale in valuta locale descritto al paragrafo 4 e permettera' ispezioni amministrative relative al conto stesso.
6. Il Governo italiano dara' assicurazioni che almeno il 50% del
tonnellaggio su linee regolari ed almeno il 50% di quello sui "tramps" di ogni P. A. sara' trasportato su navi della Marina mercantile degli Stati Uniti.
7. Il Governo degli Stati Uniti e' d'accordo che il Governo
italiano non dovra' depositare nel conto speciale descritto al paragrafo 4 il controvalore in valuta locale dei maggiori costi di trasporto provenienti dalla differenza fra i tassi di nolo esistenti sul mercato delle navi commerciali statunitensi e quelli delle navi commerciali di altra bandiera.
8. Il Governo italiano usera' i fondi depositati nel conto speciale
ai sensi del paragrafo i per fornire prodotti acquistati in Italia a Paesi specificati dagli Stati Uniti, senza alcuna discriminazione di prezzo o di altro genere compresa quella di disponibilita' per la esportazione; permettera' la esportazione di tali prodotti come per altri acquisti effettuati in Italia con qualsiasi divisa. I pagamenti agli esportatori italiani per i prodotti acquistati secondo questo programma saranno prontamente effettuati secondo i termini degli accordi commerciali o degli ordinativi d'acquisto applicabili in ciascun caso.
9. I due Governi concluderanno gli accordi integrativi
eventualmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi di questo accordo.
Ho l'onore di proporre che, qualora le intese di cui sopra, siano accettabili dal Governo degli Stati Uniti, questa Nota e la Vostra risposta di adesione costituiscano un accordo tra i nostri due Governi che entrera' in vigore alla data della Vostra risposta.
Gradisca, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.
E. VANONI
Signor
Henry J. TASCA
Ministro Affari Economici
Direttore dell'United States Operations Mission
ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Parte di provvedimento in formato grafico
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 22/00184
Roma, 11 febbraio 1955
Signor Ambasciatore,
con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto
segue:
"Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni che si sono
recentemente svolte tra i rappresentanti dei nostri due Governi in merito al "Defense Support Aid" all'Italia nell'anno finanziario 1954-55, allo scopo di promuovere gli obiettivi del "Mutual Security Act" del 1954.
A questo scopo, il Governo degli Stati Uniti e' disposto a
concedere $ 15.520.000 al Governo italiano sui fondi "Mutual Security", stanziati per l'anno finanziario 1954-55, sulla base delle seguenti intese:
1) Le assegnazioni dell'intera somma di $ 15.520.000 da parte
del Governo degli Stati Uniti saranno soggette alle normali procedure di programmazione delle importazioni e di controllo, stabilite dal Mutual Security Act del 1954 e dall'Accordo di Cooperazione Economica del 28 giugno 1948 e successivi emendamenti tra gli Stati Uniti e l'Italia.
2) Tranne che per le merci eventualmente importate in Italia in base ai paragrafi precedenti, alle condizioni indicate dalla Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954, il controvalore in lire dei predetti $ 15.520.000 verra' depositato, sbloccato e contabilizzato, secondo le procedure normali previste dagli accordi vigenti tra gli Stati Uniti e l'Italia.
Nella misura in cui le merci importate in Italia in base al
paragrafo precedente sono costituite da vendite, ai termini della Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954, la valuta, locale risultante da tali vendite sara' depositata sul conto del Governo degli Stati Uniti.
3) Ad eccezione di quanto puo' essere diversamente disposto
mediante accordo fra gli Stati Uniti e l'Italia, il controvalore accreditato a favore del Governo italiano e' destinato ad essere usato per costruire strade ed altre opere pubbliche produttive, fondamentali per lo sviluppo dell'economia dell'Italia meridionale, in modo da creare cosi' nuove possibilita' di occupazione, a breve e a lunga scadenza, per le aree depresse. Analogamente, eccetto quanto possa essere diversamente disposto attraverso accordo tra gli Stati Uniti e l'Italia, la valuta locale depositata in nome degli Stati Uniti e proveniente dalle vendite di cui alla Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954, verra' concessa al Governo italiano per gli scopi indicati nel presente paragrafo.
4) I piani specificati nel paragrafo 3) verranno attuati in modo da rafforzare il libero lavoro. A questo scopo i datori di lavoro debbono essere disposti a trattare con i sindacati liberi quali rappresentanti dei lavoratori assunti per l'esecuzione di tali piani.
I contraenti debbono anche osservare come minimo le condizioni di lavoro e i salari stabiliti nei contratti di lavoro nazionali per le categorie di lavoratori interessati e uniformarsi alla vigente legislazione di previdenza sociale e a ogni altra legge relativa alla protezione dei lavoratori.
5) Il Governo italiano prendera' ogni opportuna misura per dare piena pubblicita' all'uso che esso fara' dei fondi concessi dagli Stati Uniti e/o alla rispettiva contropartita.
6) La modifica dei termini di cui sopra sara' oggetto di
consultazioni e di accordi fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti, il Governo degli Stati Uniti gradira' ricevere conferma che i termini e le condizioni sopra indicate sono accettabili da parte del Governo italiano".
Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano e' d'accordo su
quanto precede.
Gradisca, Signor Ambasciatore, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
SCELBA
S. E.
Clare BOOTHE LUCE
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo alle assegnazioni di prodotti agricoli per dollari 18.500.000 stipulato in base alla sezione 550 del "Mutual Security Act" del 1951 e successivi emendamenti.
Parte di provvedimento in formato grafico
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
22/707
Roma, 19 maggio 1955
Eccellenza,
con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto
segue:
"Ho l'onore di riferirmi all'assegnazione al Governo italiano di
prodotti agricoli per un valore pari a $ 18.500.000, ai sensi della Sezione 550 del Mutual Security Act del 1951, e successivi emendamenti. Desidero confermare con la presente che tale assegnazione, effettuata il 20 aprile 1954, e' stata fatta sulla base delle seguenti intese:
1) Il Governo italiano provvedera' al pagamento dei prodotti
agricoli forniti a seguito di questa assegnazione, depositando su un fondo speciale del Governo degli Stati Uniti, in base a notifica dell'importo degli esborsi in dollari effettuati dal Governo degli Stati Uniti, un importo in lire italiane equivalente agli esborsi in dollari degli Stati Uniti. L'equivalente in lire sara' determinato in base al tasso di cambio che si applica a tutte le transazioni del Governo degli Stati Uniti in Italia in conformita' con l'Accordo concluso il 25 gennaio 19-17 e con l'Accordo contenuto nel successivo scambio di lettere tra i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia, in data 15 aprile 1948. Tali depositi di lire sul conto speciale degli Stati Uniti saranno soggetti alle disposizioni concernenti i conti in lire degli Stati Uniti di cui al paragrafo 6 (B) dell'Accordo del 25 gennaio 1947.
2) Il Governo degli Stati Uniti e' d'accordo che l'equivalente in
lire di $ 300.000 sia usato per il programma in favore dei dipendenti territori d'oltremare in Somalia, in conformita' con l'Accordo per un Programma di Collaborazione Tecnica tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America del 28 giugno 1954.
3) Il Governo degli Stati Uniti e' d'accordo di destinare la
quota rimanente dell'equivalente in lire, pari a $ 18.200.000, per pagamenti relativi a contratti di commesse off-shore, stipulati in Italia dopo il 20 aprile 1954.
Il Governo degli Stati Uniti gradira' ricevere conferma che la
procedura sopra indicata risulta accettabile da parte del Governo italiano".
Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano e' d'accordo su
quanto precede.
Mi e' gradita l'occasione per rinnovarLe, Eccellenza, l'espressione
della mia piu' alta considerazione.
G. MARTINO
Sua Eccellenza
Clara BOOTHE LUCE
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
N. 22/00024
Roma, li' 7 gennaio 1955
Signor Ministro,
il mio Governo ha preso nota del programma del Governo degli Stati Uniti per l'esportazione di carbone a Paesi amici con l'intesa che il Paese ricevente del carbone apra un conto speciale nella propria valuta, disponibile per il pagamento di quelle esportazioni a quei Paesi da designarsi dal Governo degli Stati Uniti. Con riferimento alle conversazioni che hanno avuto luogo fra i rappresentanti dei due Governi circa il desiderio del mio Governo di partecipare al suddetto programma, ho l'onore di confermare la intesa raggiunta come risultato di tali conversazioni.
1. Il Governo degli Stati Uniti stabilira' un programma secondo il quale il Governo italiano potra' acquistare negli Stati Uniti combustibili solidi di ogni tipo e qualita' che gli possano occorrere e trasportarli in Italia.
2. L'esecuzione del programma avra' luogo mediante una serie di
"procurement authorizations" a rilasciate dal Governo degli Stati Uniti su richieste specifiche del Governo italiano, accettabili dal Governo degli Stati Uniti, per l'importazione di carbone statunitense, con indicazione specifica dei tipi e quantitativi di carbone desiderato.
3. Il Governo italiano prendera' adeguati provvedimenti affinche' le importazioni di carbone statunitense in base a questo programma non sostituiscano le importazioni normali di carbone che l'Italia effettua dagli Stati Uniti o dai Paesi amici degli Stati Uniti.
4. Il Governo italiano, riguardo al carbone fornito a seguito delle
autorizzazioni citate piu' sopra, depositera', in un conto speciale al nome del Governo italiano, in base a notifica dell'esborso in dollari da parte del Governo degli Stati Uniti in relazione al carbone acquistato dal Governo italiano, un importo, in valuta locale equivalente a tali pagamenti in dollari. Il controvalore da depositarsi sara' determinato, in ogni caso, in base al cambio ufficiale dell'ultimo giorno del mese cui si riferisce la notifica che sara' fatta al Governo italiano dal Governo degli Stati Uniti.
5. Il Governo italiano fornira' al Governo degli Stati Uniti i dati
e le informazioni che potranno essere richiesti sulla situazione del conto speciale in valuta locale descritto al paragrafo 4 e permettera' ispezioni amministrative relative al conto stesso.
6. Il Governo italiano dara' assicurazioni che almeno il 50% del
tonnellaggio su linee regolari ed almeno il 50% di quello sui "tramps" di ogni P. A. sara' trasportato su navi della Marina mercantile degli Stati Uniti.
7. Il Governo degli Stati Uniti e' d'accordo che il Governo
italiano non dovra' depositare nel conto speciale descritto al paragrafo 4 il controvalore in valuta locale dei maggiori costi di trasporto provenienti dalla differenza fra i tassi di nolo esistenti sul mercato delle navi commerciali statunitensi e quelli delle navi commerciali di altra bandiera.
8. Il Governo italiano usera' i fondi depositati nel conto speciale
ai sensi del paragrafo i per fornire prodotti acquistati in Italia a Paesi specificati dagli Stati Uniti, senza alcuna discriminazione di prezzo o di altro genere compresa quella di disponibilita' per la esportazione; permettera' la esportazione di tali prodotti come per altri acquisti effettuati in Italia con qualsiasi divisa. I pagamenti agli esportatori italiani per i prodotti acquistati secondo questo programma saranno prontamente effettuati secondo i termini degli accordi commerciali o degli ordinativi d'acquisto applicabili in ciascun caso.
9. I due Governi concluderanno gli accordi integrativi
eventualmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi di questo accordo.
Ho l'onore di proporre che, qualora le intese di cui sopra, siano accettabili dal Governo degli Stati Uniti, questa Nota e la Vostra risposta di adesione costituiscano un accordo tra i nostri due Governi che entrera' in vigore alla data della Vostra risposta.
Gradisca, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.
E. VANONI
Signor
Henry J. TASCA
Ministro Affari Economici
Direttore dell'United States Operations Mission
ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Parte di provvedimento in formato grafico
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 22/00184
Roma, 11 febbraio 1955
Signor Ambasciatore,
con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto
segue:
"Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni che si sono
recentemente svolte tra i rappresentanti dei nostri due Governi in merito al "Defense Support Aid" all'Italia nell'anno finanziario 1954-55, allo scopo di promuovere gli obiettivi del "Mutual Security Act" del 1954.
A questo scopo, il Governo degli Stati Uniti e' disposto a
concedere $ 15.520.000 al Governo italiano sui fondi "Mutual Security", stanziati per l'anno finanziario 1954-55, sulla base delle seguenti intese:
1) Le assegnazioni dell'intera somma di $ 15.520.000 da parte
del Governo degli Stati Uniti saranno soggette alle normali procedure di programmazione delle importazioni e di controllo, stabilite dal Mutual Security Act del 1954 e dall'Accordo di Cooperazione Economica del 28 giugno 1948 e successivi emendamenti tra gli Stati Uniti e l'Italia.
2) Tranne che per le merci eventualmente importate in Italia in base ai paragrafi precedenti, alle condizioni indicate dalla Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954, il controvalore in lire dei predetti $ 15.520.000 verra' depositato, sbloccato e contabilizzato, secondo le procedure normali previste dagli accordi vigenti tra gli Stati Uniti e l'Italia.
Nella misura in cui le merci importate in Italia in base al
paragrafo precedente sono costituite da vendite, ai termini della Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954, la valuta, locale risultante da tali vendite sara' depositata sul conto del Governo degli Stati Uniti.
3) Ad eccezione di quanto puo' essere diversamente disposto
mediante accordo fra gli Stati Uniti e l'Italia, il controvalore accreditato a favore del Governo italiano e' destinato ad essere usato per costruire strade ed altre opere pubbliche produttive, fondamentali per lo sviluppo dell'economia dell'Italia meridionale, in modo da creare cosi' nuove possibilita' di occupazione, a breve e a lunga scadenza, per le aree depresse. Analogamente, eccetto quanto possa essere diversamente disposto attraverso accordo tra gli Stati Uniti e l'Italia, la valuta locale depositata in nome degli Stati Uniti e proveniente dalle vendite di cui alla Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954, verra' concessa al Governo italiano per gli scopi indicati nel presente paragrafo.
4) I piani specificati nel paragrafo 3) verranno attuati in modo da rafforzare il libero lavoro. A questo scopo i datori di lavoro debbono essere disposti a trattare con i sindacati liberi quali rappresentanti dei lavoratori assunti per l'esecuzione di tali piani.
I contraenti debbono anche osservare come minimo le condizioni di lavoro e i salari stabiliti nei contratti di lavoro nazionali per le categorie di lavoratori interessati e uniformarsi alla vigente legislazione di previdenza sociale e a ogni altra legge relativa alla protezione dei lavoratori.
5) Il Governo italiano prendera' ogni opportuna misura per dare piena pubblicita' all'uso che esso fara' dei fondi concessi dagli Stati Uniti e/o alla rispettiva contropartita.
6) La modifica dei termini di cui sopra sara' oggetto di
consultazioni e di accordi fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti, il Governo degli Stati Uniti gradira' ricevere conferma che i termini e le condizioni sopra indicate sono accettabili da parte del Governo italiano".
Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano e' d'accordo su
quanto precede.
Gradisca, Signor Ambasciatore, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
SCELBA
S. E.
Clare BOOTHE LUCE
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo alle assegnazioni di prodotti agricoli per dollari 18.500.000 stipulato in base alla sezione 550 del "Mutual Security Act" del 1951 e successivi emendamenti.
Parte di provvedimento in formato grafico
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
22/707
Roma, 19 maggio 1955
Eccellenza,
con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto
segue:
"Ho l'onore di riferirmi all'assegnazione al Governo italiano di
prodotti agricoli per un valore pari a $ 18.500.000, ai sensi della Sezione 550 del Mutual Security Act del 1951, e successivi emendamenti. Desidero confermare con la presente che tale assegnazione, effettuata il 20 aprile 1954, e' stata fatta sulla base delle seguenti intese:
1) Il Governo italiano provvedera' al pagamento dei prodotti
agricoli forniti a seguito di questa assegnazione, depositando su un fondo speciale del Governo degli Stati Uniti, in base a notifica dell'importo degli esborsi in dollari effettuati dal Governo degli Stati Uniti, un importo in lire italiane equivalente agli esborsi in dollari degli Stati Uniti. L'equivalente in lire sara' determinato in base al tasso di cambio che si applica a tutte le transazioni del Governo degli Stati Uniti in Italia in conformita' con l'Accordo concluso il 25 gennaio 19-17 e con l'Accordo contenuto nel successivo scambio di lettere tra i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia, in data 15 aprile 1948. Tali depositi di lire sul conto speciale degli Stati Uniti saranno soggetti alle disposizioni concernenti i conti in lire degli Stati Uniti di cui al paragrafo 6 (B) dell'Accordo del 25 gennaio 1947.
2) Il Governo degli Stati Uniti e' d'accordo che l'equivalente in
lire di $ 300.000 sia usato per il programma in favore dei dipendenti territori d'oltremare in Somalia, in conformita' con l'Accordo per un Programma di Collaborazione Tecnica tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America del 28 giugno 1954.
3) Il Governo degli Stati Uniti e' d'accordo di destinare la
quota rimanente dell'equivalente in lire, pari a $ 18.200.000, per pagamenti relativi a contratti di commesse off-shore, stipulati in Italia dopo il 20 aprile 1954.
Il Governo degli Stati Uniti gradira' ricevere conferma che la
procedura sopra indicata risulta accettabile da parte del Governo italiano".
Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano e' d'accordo su
quanto precede.
Mi e' gradita l'occasione per rinnovarLe, Eccellenza, l'espressione
della mia piu' alta considerazione.
G. MARTINO
Sua Eccellenza
Clara BOOTHE LUCE
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Accordo-art. I
Accordo sulle eccedenze agricole stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in base al titolo I dell'"Agricultural Trade
Development and Assistance Act" del 1954.
Il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti:
Riconoscendo l'opportunita' di incrementare il commercio dei
prodotti agricoli fra i due Paesi e con altre Nazioni amiche, attraverso forme che non abbiano a turbare il normale commercio degli Stati Uniti di questi prodotti o a portare indebito squilibrio ai
prezzi mondiali dei prodotti agricoli;
Considerando che l'acquisto di eccedenze agricole prodotte negli
Stati Uniti, con pagamento in lire, contribuira' all'incremento di
tale commercio;
Considerando che le lire risultanti da tali acquisti saranno
impiegate in maniera vantaggiosa per entrambi i Paesi;
Desiderando stabilire di comune accordo le condizioni che devono
regolare le vendite di eccedenze agricole da parte del Governo degli Stati Uniti d'America in base alla legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo (Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954) e le misure che i due Governi prenderanno separatamente e unitamente per favorire l'incremento del commercio di
questi prodotti;
Hanno convenuto quanto segue:
Art. I
VENDITA IN VALUTA LOCALE
1. Previo rilascio e accettazione delle autorizzazioni di acquisto menzionate al paragrafo 2 del presente articolo, il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna di finanziare la vendita contro lire di quei prodotti agricoli che saranno considerati in eccedenza in base alla legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio
Agricolo ad acquirenti autorizzati dal Governo italiano.
2. Il Governo degli Stati Uniti rilascera' autorizzazioni di
acquisto che comprenderanno disposizioni relative alla vendita e alla consegna dei prodotti, al tempo e alle modalita' del deposito delle lire ricavate da tali vendite e ad altre questioni connesse; tali autorizzazioni saranno soggette all'accettazione da parte del Governo italiano. Al paragrafo 3 di questo articolo sono elencati alcuni prodotti e gli importi per i quali i due Governi hanno raggiunto un accordo provvisorio.
3. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a finanziare la vendita all'Italia dei seguenti prodotti, per gli importi indicati, durante l'anno finanziario U. S. A. 1955, alle condizioni di cui al Titolo 1°
della citata legge e al presente Accordo.
Importo
Prodotto (in milioni di $)
Cotone (incluso il nolo marittimo per la parte che
deve essere finanziata dagli Stati Uniti)....... 36,6
Grano (grano duro)................................ 9,1
Tabacco........................................... 3,2
Noli marittimi (costo di stima per il frumento
e il tabacco, per la quota che deve essere
finanziata dagli Stati Uniti)................ 1,1
Development and Assistance Act" del 1954.
Il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti:
Riconoscendo l'opportunita' di incrementare il commercio dei
prodotti agricoli fra i due Paesi e con altre Nazioni amiche, attraverso forme che non abbiano a turbare il normale commercio degli Stati Uniti di questi prodotti o a portare indebito squilibrio ai
prezzi mondiali dei prodotti agricoli;
Considerando che l'acquisto di eccedenze agricole prodotte negli
Stati Uniti, con pagamento in lire, contribuira' all'incremento di
tale commercio;
Considerando che le lire risultanti da tali acquisti saranno
impiegate in maniera vantaggiosa per entrambi i Paesi;
Desiderando stabilire di comune accordo le condizioni che devono
regolare le vendite di eccedenze agricole da parte del Governo degli Stati Uniti d'America in base alla legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo (Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954) e le misure che i due Governi prenderanno separatamente e unitamente per favorire l'incremento del commercio di
questi prodotti;
Hanno convenuto quanto segue:
Art. I
VENDITA IN VALUTA LOCALE
1. Previo rilascio e accettazione delle autorizzazioni di acquisto menzionate al paragrafo 2 del presente articolo, il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna di finanziare la vendita contro lire di quei prodotti agricoli che saranno considerati in eccedenza in base alla legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio
Agricolo ad acquirenti autorizzati dal Governo italiano.
2. Il Governo degli Stati Uniti rilascera' autorizzazioni di
acquisto che comprenderanno disposizioni relative alla vendita e alla consegna dei prodotti, al tempo e alle modalita' del deposito delle lire ricavate da tali vendite e ad altre questioni connesse; tali autorizzazioni saranno soggette all'accettazione da parte del Governo italiano. Al paragrafo 3 di questo articolo sono elencati alcuni prodotti e gli importi per i quali i due Governi hanno raggiunto un accordo provvisorio.
3. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a finanziare la vendita all'Italia dei seguenti prodotti, per gli importi indicati, durante l'anno finanziario U. S. A. 1955, alle condizioni di cui al Titolo 1°
della citata legge e al presente Accordo.
Importo
Prodotto (in milioni di $)
Cotone (incluso il nolo marittimo per la parte che
deve essere finanziata dagli Stati Uniti)....... 36,6
Grano (grano duro)................................ 9,1
Tabacco........................................... 3,2
Noli marittimi (costo di stima per il frumento
e il tabacco, per la quota che deve essere
finanziata dagli Stati Uniti)................ 1,1
Accordo-art. II
Art. II
IMPIEGO DELLE LIRE
1. I due Governi convengono che le lire derivanti al Governo degli Stati Uniti d'America come conseguenza delle vendite fatte in base al presente Accordo, saranno usate dal Governo degli Stati Uniti d'America agli scopi seguenti negli importi indicati:
a) In pagamento di spese effettuate dagli Stati Uniti in Italia; incluse le spese di cui alle sotto Sezioni (a) ed (f) della Sezione 104 della legge; l'equivalente in lire di dollari 14.400.000.
b) Per acquistare o contrattare l'acquisto di materiali
strategici o scarsi per la costituzione di scorte supplementari U. S.
A., in base alla Sezione 104 (b); l'equivalente in lire di dollari 1.000.000.
c) Per finanziare l'acquisto di beni o servizi a favore di terzi Paesi amici, in base alla Sezione 104 (d); l'equivalente in lire di dollari 4.600.000.
d) Per prestiti al Governo italiano per promuovere lo sviluppo
economico dell'Italia in base alla Sezione 104 (g) della legge, prestiti condizionati tuttavia ad ulteriori intese tra i due Governi;
l'equivalente in lire di dollari 30.000.000. Qualora le lire accantonate per prestiti al Governo italiano non fossero concesse entro tre anni dalla data del presente accordo, a causa della mancata intesa fra i due Governi circa l'impiego dei prestiti o per qualsiasi altra ragione, il Governo degli Stati Uniti potra' impiegare tali lire per uno qualsiasi degli altri scopi contemplati dalla Sezione 104 della legge.
2. Le lire derivanti dal presente accordo saranno spese dal Governo
degli Stati Uniti per gli scopi dichiarati al paragrafo 1 del presente articolo, nel modo e nell'ordine di priorita' che sara' deciso dallo stesso Governo degli Stati Uniti.
IMPIEGO DELLE LIRE
1. I due Governi convengono che le lire derivanti al Governo degli Stati Uniti d'America come conseguenza delle vendite fatte in base al presente Accordo, saranno usate dal Governo degli Stati Uniti d'America agli scopi seguenti negli importi indicati:
a) In pagamento di spese effettuate dagli Stati Uniti in Italia; incluse le spese di cui alle sotto Sezioni (a) ed (f) della Sezione 104 della legge; l'equivalente in lire di dollari 14.400.000.
b) Per acquistare o contrattare l'acquisto di materiali
strategici o scarsi per la costituzione di scorte supplementari U. S.
A., in base alla Sezione 104 (b); l'equivalente in lire di dollari 1.000.000.
c) Per finanziare l'acquisto di beni o servizi a favore di terzi Paesi amici, in base alla Sezione 104 (d); l'equivalente in lire di dollari 4.600.000.
d) Per prestiti al Governo italiano per promuovere lo sviluppo
economico dell'Italia in base alla Sezione 104 (g) della legge, prestiti condizionati tuttavia ad ulteriori intese tra i due Governi;
l'equivalente in lire di dollari 30.000.000. Qualora le lire accantonate per prestiti al Governo italiano non fossero concesse entro tre anni dalla data del presente accordo, a causa della mancata intesa fra i due Governi circa l'impiego dei prestiti o per qualsiasi altra ragione, il Governo degli Stati Uniti potra' impiegare tali lire per uno qualsiasi degli altri scopi contemplati dalla Sezione 104 della legge.
2. Le lire derivanti dal presente accordo saranno spese dal Governo
degli Stati Uniti per gli scopi dichiarati al paragrafo 1 del presente articolo, nel modo e nell'ordine di priorita' che sara' deciso dallo stesso Governo degli Stati Uniti.
Accordo-art. III
Art. III
DEPOSITO DELLE LIRE
L'ammontare delle lire che devono essere depositate sul conto degli
Stati Uniti corrispondera' al valore in dollari delle vendite di prodotti rimborsate o finanziate dal Governo U.S.A. in base alla legge 480 (comprese le spese di trasporto, se finanziate dagli Stati Uniti, e di carico, scarico, stivaggio, ecc.) convertite in lire al tasso di cambio che si applica alle transazioni effettuate dal Governo degli Stati Uniti in Italia, in base all'accordo del 25 gennaio 1947, e all'accordo di cui al successivo scambio di note fra i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia in data 15 aprile 1948.
Tali depositi di lire sul conto degli Stati Uniti saranno regolati dalle disposizioni concernenti i conti U. S. A. in lire di cui al paragrafo 6 (b) dell'accordo del 1948.
DEPOSITO DELLE LIRE
L'ammontare delle lire che devono essere depositate sul conto degli
Stati Uniti corrispondera' al valore in dollari delle vendite di prodotti rimborsate o finanziate dal Governo U.S.A. in base alla legge 480 (comprese le spese di trasporto, se finanziate dagli Stati Uniti, e di carico, scarico, stivaggio, ecc.) convertite in lire al tasso di cambio che si applica alle transazioni effettuate dal Governo degli Stati Uniti in Italia, in base all'accordo del 25 gennaio 1947, e all'accordo di cui al successivo scambio di note fra i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia in data 15 aprile 1948.
Tali depositi di lire sul conto degli Stati Uniti saranno regolati dalle disposizioni concernenti i conti U. S. A. in lire di cui al paragrafo 6 (b) dell'accordo del 1948.
Accordo-art. IV
Art. IV
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il Governo italiano conviene che prendera' tutte le misure
possibili per impedire la rivendita o la spedizione verso altri Paesi o l'uso a scopi non interni (salvo che tali vendite, rispedizioni o usi siano specificatamente approvati dal Governo degli Stati Uniti) di eccedenze agricole acquistate in base alle disposizioni della legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo, e per assicurare che, dall'acquisto di tali prodotti, non derivera' una maggiore disponibilita' dei prodotti stessi o di altri simili per Nazioni non amiche degli Stati Uniti.
2. I due Governi convengono che prenderanno ragionevoli precauzioni
per assicurare che le vendite di eccedenze agricole in base alla legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo, non apportino indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli, non turbino i normali scambi degli Stati Uniti di questi prodotti e non danneggino materialmente le relazioni commerciali esistenti tra gli altri Paesi del mondo libero.
3. Nell'attuazione del presente Accordo i due Governi si
adopreranno per garantire condizioni commerciali atte a permettere ai contraenti privati di operare in maniera efficace, e faranno quanto e' in loro potere per incrementare ed espandere una continua domanda di mercato nel campo dei prodotti agricoli.
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il Governo italiano conviene che prendera' tutte le misure
possibili per impedire la rivendita o la spedizione verso altri Paesi o l'uso a scopi non interni (salvo che tali vendite, rispedizioni o usi siano specificatamente approvati dal Governo degli Stati Uniti) di eccedenze agricole acquistate in base alle disposizioni della legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo, e per assicurare che, dall'acquisto di tali prodotti, non derivera' una maggiore disponibilita' dei prodotti stessi o di altri simili per Nazioni non amiche degli Stati Uniti.
2. I due Governi convengono che prenderanno ragionevoli precauzioni
per assicurare che le vendite di eccedenze agricole in base alla legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo, non apportino indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli, non turbino i normali scambi degli Stati Uniti di questi prodotti e non danneggino materialmente le relazioni commerciali esistenti tra gli altri Paesi del mondo libero.
3. Nell'attuazione del presente Accordo i due Governi si
adopreranno per garantire condizioni commerciali atte a permettere ai contraenti privati di operare in maniera efficace, e faranno quanto e' in loro potere per incrementare ed espandere una continua domanda di mercato nel campo dei prodotti agricoli.
Accordo-art. V
Art. V
CONSULTAZIONI
I due Governi si consulteranno, su richiesta di uno di essi, su
ogni questione concernente l'applicazione del presente Accordo o la pratica attuazione delle intese raggiunte in base ad esso.
CONSULTAZIONI
I due Governi si consulteranno, su richiesta di uno di essi, su
ogni questione concernente l'applicazione del presente Accordo o la pratica attuazione delle intese raggiunte in base ad esso.
Accordo-art. VI
Art. VI
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Accordo entrera' in vigore al momento della firma.
In fede di che i rispettivi rappresentanti, debitamente autorizzati
a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed
inglese, ambedue i testi facenti fede, addi' 23 maggio 1955.
Per il Governo degli stati Uniti d'America
CLARA BOOTHE LUCE
Per il Governo italiano
SCELBA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Accordo entrera' in vigore al momento della firma.
In fede di che i rispettivi rappresentanti, debitamente autorizzati
a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed
inglese, ambedue i testi facenti fede, addi' 23 maggio 1955.
Per il Governo degli stati Uniti d'America
CLARA BOOTHE LUCE
Per il Governo italiano
SCELBA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Accordo-Lettere
May, 23, 1955
Parte di provvedimento in formato grafico
Roma, li' 23 maggio 1955
Eccellenza,
con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto
segue:
"Ho l'onore di riferirmi all'Accordo sulle eccedenze agricole
firmato oggi dagli Stati Uniti d'America e dall'Italia in base al Titolo I della, legge 480 (U. S. Public Law 480) e di proporre le seguenti intese supplementari:
1. Riguardo all'articolo II, Paragrafo 2, il Governo degli Stati
Uniti e' d'accordo di consultarsi col Governo italiano per quanto concerne la determinazione delle precedenze ivi menzionate.
2. L'articolo IV, Paragrafo 2 del presente Accordo richiede che il Governo italiano si impegni: (a) ad importare dagli Stati Uniti come normali acquisti non meno di 67.000 tonnellate metriche di grano, 900 tonnellate metriche di tabacco e 344.000 balle di cotone grezzo, nell'anno che termina il 31 luglio 1955 e (b) a mantenere all'abituale livello durante la stagione di acquisti 1954-55 le importazioni di tali prodotti dai Paesi amici all'infuori degli Stati Uniti.
3. Riguardo alle autorizzazioni d'acquisto rilasciate ai sensi
dell'Accordo, il Governo degli Stati Uniti conviene di prorogare il periodo contrattuale al di la' del 30 giugno 1955, purche' le spedizioni dagli Stati Uniti abbiano luogo prima del 30 settembre 1955.
4. Rappresentanti dei nostri due Governi concorderanno tra loro
quanto prima il modo migliore di informare l'opinione pubblica sul presente programma.
Saro' lieta se l'Eccellenza Vostra vorra' confermarmi l'accordo del
Governo della Repubblica italiana su quanto precede".
Ho l'onore d'informarLa che il Governo italiano e' d'accordo su
quanto precede.
Voglia gradire, Eccellenza, le rinnovate assicurazioni della mia
piu' alta considerazione.
SCELBA
S. E.
Clara BOOTHE LUCE
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA
Visto, d'ordine del presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Parte di provvedimento in formato grafico
Roma, li' 23 maggio 1955
Eccellenza,
con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto
segue:
"Ho l'onore di riferirmi all'Accordo sulle eccedenze agricole
firmato oggi dagli Stati Uniti d'America e dall'Italia in base al Titolo I della, legge 480 (U. S. Public Law 480) e di proporre le seguenti intese supplementari:
1. Riguardo all'articolo II, Paragrafo 2, il Governo degli Stati
Uniti e' d'accordo di consultarsi col Governo italiano per quanto concerne la determinazione delle precedenze ivi menzionate.
2. L'articolo IV, Paragrafo 2 del presente Accordo richiede che il Governo italiano si impegni: (a) ad importare dagli Stati Uniti come normali acquisti non meno di 67.000 tonnellate metriche di grano, 900 tonnellate metriche di tabacco e 344.000 balle di cotone grezzo, nell'anno che termina il 31 luglio 1955 e (b) a mantenere all'abituale livello durante la stagione di acquisti 1954-55 le importazioni di tali prodotti dai Paesi amici all'infuori degli Stati Uniti.
3. Riguardo alle autorizzazioni d'acquisto rilasciate ai sensi
dell'Accordo, il Governo degli Stati Uniti conviene di prorogare il periodo contrattuale al di la' del 30 giugno 1955, purche' le spedizioni dagli Stati Uniti abbiano luogo prima del 30 settembre 1955.
4. Rappresentanti dei nostri due Governi concorderanno tra loro
quanto prima il modo migliore di informare l'opinione pubblica sul presente programma.
Saro' lieta se l'Eccellenza Vostra vorra' confermarmi l'accordo del
Governo della Repubblica italiana su quanto precede".
Ho l'onore d'informarLa che il Governo italiano e' d'accordo su
quanto precede.
Voglia gradire, Eccellenza, le rinnovate assicurazioni della mia
piu' alta considerazione.
SCELBA
S. E.
Clara BOOTHE LUCE
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA
Visto, d'ordine del presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO