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Modificazione dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato.

Articolo unico.



Nell'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9, aprile 1911; n.
330, sostituito in virtu' dell'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, la lettera f) e' ulteriormente sostituita come segue:
"f) il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste".