Modificazione dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
Nell'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9, aprile 1911; n.
330, sostituito in virtu' dell'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, la lettera f) e' ulteriormente sostituita come segue:
"f) il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti (i osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1957
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO