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Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il ruolo organico della magistratura e' aumentato di centocinquanta posti, cosi' ripartiti:
120 magistrati di Tribunale;
20 magistrati di Corte di appello;
10 magistrati di Corte di cassazione.
La tabella A annessa alla presente legge sostituisce la tabella A annessa alla legge 4 maggio 1951, n. 383.

Art. 2.


Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' aumentato di cinquecento posti, di cui quattrocento nella qualifica iniziale e cento nelle qualifiche superiori.
Il Governo e' delegato, nel termine stabilito dall'art. 7, a ripartire fra le diverse qualifiche superiori alla iniziale i cento posti di cui al precedente comma, modificando il ruolo organico risultante dalla tabella M annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086.
La ripartizione sara' fatta in base alle esigenze di servizio.

Art. 3.


I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di cassazione saranno attribuiti nel 1957, come vacanze previste dello stesso anno, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.
I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di appello saranno attribuiti nel 1958, come vacanze previste dello stesso anno, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 4.


E' istituito il ruolo del personale di dattilografia, comprendente cinquecento unita'. (1) (3) ((6))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 20 febbraio 1958, n.58 ha disposto (con l'art. 1) che "Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e' aumentato di mille e duecento unita'."

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 11 aprile 1964, n.264 ha disposto (con l'art. 1) che "Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e successivamente aumentato con legge 20 febbraio 1958, n. 58, e' ulteriormente aumentato di settecento unita'."

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 31 marzo 1971, n.274 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e' sostituito da quello di cui alla tabella A allegata al presente decreto. L'aumento dei quattromila posti e' cosi' ripartito: ottocento dal 1 luglio 1971; cinquecento dal 1 luglio 1972; milletrecento dal 1 luglio 1973 e i restanti millequattrocento posti dal 1 luglio 1974."

Art. 5.


Il personale di dattilografia e' addetto agli uffici giudiziari e disimpegna esclusivamente mansioni di copia, con i servizi ad essa inerenti.
Esso e' assunto mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.
Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia.
Nella prima attuazione della presente legge il concorso sara' per titoli e per esami, e questi ultimi saranno limitati alla prova pratica. Le norme relative saranno stabilite nel bando di concorso il quale dovra' prevedere altresi' l'attribuzione di voti supplementari, in proporzione al numero degli anni di servizio, ai concorrenti che siano stati assunti come amanuensi e dattilografi a norma dell'art. 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, da almeno un biennio prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non abbiano compiuto i quaranta anni. Si applicheranno inoltre le disposizioni generali in vigore sulle riserve di posti a favore di determinate categorie e sui titoli di precedenza nelle ammissioni agli impieghi pubblici.

Art. 6.


Il trattamento economico del personale di dattilografia e' indicato nella tabella B annessa alla presente legge.
Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella predetta tabella si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente.
Ciascuno degli stipendi anzidetti e' suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 7.


Il Governo e' delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei posti aumentati nel ruolo della magistratura e nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, tenuto conto delle esigenze dei vari uffici in relazione al numero dei magistrati e dei funzionari di cancelleria e di segreteria che vi sono attualmente addetti e al numero degli affari.
Il Governo e' altresi' delegato a emanare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, le norme sull'ordinamento del personale di dattilografia, uniformandosi alle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
La ripartizione fra gli uffici giudiziari del personale di dattilografia e' stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 8.


La spesa derivante dall'attuazione della presente legge sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia a cominciare dallo esercizio finanziario 1957-58.

Art. 9.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956
GRONCHI SEGNI - MORO - ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO

Tabella A

TABELLA A RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA
((Numero dei posti --- Ruolo organico della magistratura Primo Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Presidente aggiunto alla Corte di cassazione, Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche . . 3 Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati . . 530 Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.365 Uditori giudiziari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 ---- 7.355))

Tabella B

TABELLA B

Stipendi annui lordi del personale di dattilografia
Stipendio iniziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 471.000 Stipendio dopo 4 anni dal precedente. . . . . . . . . . " 540.000 Stipendio dopo 8 anni dal precedente. . . . . . . . . . " 606.000 Stipendio dopo 10 anni dal precedente . . . . . . . . . " 687.000