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Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari.

Art. 1.


Il ruolo organico della magistratura e' aumentato di centocinquanta posti, cosi' ripartiti:
120 magistrati di Tribunale;
20 magistrati di Corte di appello;
10 magistrati di Corte di cassazione.
La tabella A annessa alla presente legge sostituisce la tabella A annessa alla legge 4 maggio 1951, n. 383.