Proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno.
Art. 1.
E' prorogata fino al ((31 dicembre 1962)) la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno che cadrebbero in pubblico dominio, ai sensi delle leggi vigenti, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il termine anzidetto.((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 1961, n. 1337 ha disposto (con l'art. 2)che le modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1962.
La L. 27 dicembre 1961, n. 1337 ha disposto (con l'art. 2)che le modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1962.