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Proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' prorogata fino al ((31 dicembre 1962)) la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno che cadrebbero in pubblico dominio, ai sensi delle leggi vigenti, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il termine anzidetto.((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 27 dicembre 1961, n. 1337 ha disposto (con l'art. 2)che le modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1962.

Art. 2.


Ai fini della proroga di protezione di cui all'articolo precedente sono applicabili le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

Art. 3.


La sfera di applicazione della presente legge e' regolata dalle norme contenute nel titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modificazioni apportate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1956
GRONCHI SEGNI - MARTINO - MORO Visto, il Guardasigilli: MORO