Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1956-57 e' autorizzata la spesa di lire 16.200.000.000, di cui: lire 1 miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma, ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1224; lire 500 milioni per la concessione ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, dei sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' per le maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 940 e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531 e 28 dicembre 1952, n. 4436, dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936; lire 10.900.000 per ulteriore contributo per il consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella Basilica di S. Marco in Venezia, ai sensi della legge 21 dicembre 1955, n. 1365, lire 40.000.000 per ulteriore finanziamento per la costruzione dei nuovi edifici del Collegio universitario di Torino, ai sensi della legge 14 dicembre 1955, n. 1313; lire 14.649.100.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti:
b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento noti differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dai secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.
Art. 3.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1956-57 la spesa di lire 14.300.000.000 - di cui lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 - per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche' in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici dei culti diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione, degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:
a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ed assistenza e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali; commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse, nonche' dei beni delle universita' e degli istituti di istruzione superiore;
b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;
c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;
d) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.
Art. 4.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1956-57 la spesa di lire 1.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522.
Art. 5.
E' stabilito per l'esercizio finanziario 1956-57, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 440.000.000 di cui:
1) lire 40.000.000 per la concessione:
a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 56 e dell'art. 57 del citato decreto n. 261;
b) del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni e di Istituti autonomi per le case popolari;
2) lire 300.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:
a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;
3) lire 100.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.
Art. 6.
Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1956-1957 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
1) sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 100.000.000;
2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nonche' della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 590.000.000 di cui:
a) per opere stradali ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 589, e dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 100.000.000, destinate per lire 50.000.000 all'Italia, meridionale e insulare;
b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 589, lire 5.000.000;
c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 20.000.000, destinate per lire 10.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4 5 e 6 della citata legge n. 589, lire 365.000.000, destinate per lire 182.500.000 all'Italia meridionale e insulare;
e) per opere ospedaliere di cui all'art. 7 della citata; legge n. 589, lire 80.000.000;
f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'art. 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 20.000.000;
3) contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, numero 589, lire 5.000.000.
Art. 7.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario a pagamento immediato, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.
Art. 8.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10 e 15 luglio 1954, n. 543, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.
Parimenti, in relazione all'attuazione del decentramento dei servizi di cui al decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni compensative al bilancio.
Art. 9.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, la quota da destinare, nell'esercizio finanziario 1956-57, agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione della legge 4 agosto 1955, n. 730, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie in provincia di Savona nonche' ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri, decreti, e su, proposta del Ministro per i lavori pubblici, alla ripartizione del fondo inscritto, ai sensi della legge 15 giugno 1955, n. 513, concernente le opere di completamento dell'aeroporto intercontinentale di Roma, al capitolo 232 nonche' al trasferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali delle somme che, per opere e spese di progettazione e generali, saranno destinate alla costruzione della strada statale n. 201, denominata "Strada dell'aeroporto di Fiumicino".
Art. 11.
E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1956-57, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1956-57, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inscritti ai capitoli n. 63 e n. 64 del detto stato di previsione.
Gli eventuali prelevamenti, tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio della Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo della Azienda stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1956
GRONCHI SEGNI - MEDICI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: MORO
Allegato
TABELLA
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Parte di provvedimento in formato grafico
APPENDICE 1
Stato di previsione dell'entrata dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957.
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA
Stato di previsione dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 sl 30 giugno 1957.
Parte di provvedimento in formato grafico
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Parte di provvedimento in formato grafico
APPENDICE 1
Stato di previsione dell'entrata dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957.
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA
Stato di previsione dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 sl 30 giugno 1957.
Parte di provvedimento in formato grafico