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Ulteriore finanziamento per la costruzione dei nuovi edifici del Collegio universitario di Torino.

Art. 1.


Il limite di spesa di lire 180.000.000 entro cui, ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 3, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla costruzione dei nuovi locali che il Collegio universitario di Torino intende destinare agli allievi del Collegio "Carlo Alberto" e' elevato a lire 260.000.000.