Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico.
Art. 1.
Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite:
a) a spese dello Stato;
b) a spese del Comune, col concorso dello Stato;
c) a spese dei privati, col concorso dello Stato.