N NORME. red.it

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico.

Art. 21.


I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli 17 e 18 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici.