Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Art. 1.
((Gli ufficiali dei Corpo della guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonche' alla gestione a amministrativa dei reparti: concorrono altresi' all'istruzione professionale del Corpo)).