Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Art. 21.
L'ufficiale cui siano stati addebitati fatti per i quali sia passibile di procedimento penale o disciplinare puo', ove lo consigli la gravita' dei fatti stessi, essere sospeso in via precauzionale dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento medesimo. La sospensione deve essere sempre disposta quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.
Se il procedimento penale e' definito con sentenza, la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti. Quando pero', da un procedimento penale, comunque definito, emergano fatti o circostanze che rendano l'ufficiale passibile di provvedimento disciplinare di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.
La sospensione dall'impiego e' pure revocata quando l'ufficiale non venga sottoposto al procedimento penale o disciplinare ovvero quando quest'ultimo non dia luogo a provvedimento disciplinare di stato.
Qualora sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego per motivi disciplinari, nel relativo periodo viene computato anche quello della precedente sospensione precauzionale e l'eventuale eccedenza e' revocata.
L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre il biennio e' considerato in soprannumero dagli organici per tutto il tempo della ulteriore durata della sospensione.