Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica" (F.I.M.).
Art. 1.
Il termine per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.), istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, e successive modificazioni, gia' fissato al 31 dicembre 1954 dalla legge 17 dicembre 1953, numero 915, sara' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio.