Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica" (F.I.M.).
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il termine per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.), istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, e successive modificazioni, gia' fissato al 31 dicembre 1954 dalla legge 17 dicembre 1953, numero 915, sara' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio.
Art. 2.
Il Comitato di cui all'art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, continua a compiere tutte le operazioni connesse con la liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica con tutte le facolta', i poteri e le agevolazioni di cui ai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889, 28 novembre 1947, n. 1325, e della, legge 17 ottobre 1950, n. 840.
A chiusura della gestione il Comitato e' tenuto a presentare il rendiconto di tutta la sua attivita'.
Art. 3.
Per le controversie derivanti dai provvedimenti interessanti l'attivita' del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica la rappresentanza in giudizio spetta al presidente del Comitato il quale puo' valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Per il recupero dei crediti del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica il Comitato puo' adottare la procedura di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367.
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, con il decreto che stabilisce il termine di chiusura della liquidazione, o con provvedimenti precedenti, puo' disporre il versamento allo Stato o la cessione ad un Ente di diritto pubblico indicato dal Ministro stesso, oltre che delle attivita' della liquidazione, anche dei titoli azionari ed obbligazionari provenienti dalla liquidazione stessa dei quali non ravvisi opportuno o conveniente lo smobilizzo.
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1 gennaio 1955.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1956
GRONCHI SEGNI - VANONI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO