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Nuove norme in tema di esami universitari.

Art. 1.


Al primo comma dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 8, alle parole: "quale prolungamento della sessione autunnale", sono sostituite le parole: "quale prolungamento delle due sessioni".
Il secondo comma dell'art. 1 della legge predetta e' soppresso.