Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio.
Art. 1.
Ferme restando le due sessioni di cui all'art. 164 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel periodo corrente tra il 1 e il 15 febbraio di ogni anno avra' luogo, presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, un appello di esami di profitto e di laurea o diploma, ((quale prolungamento delle due sessioni)).
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1956, N. 34)).