Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.
Art. 1.
Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:
Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:
"Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico (devono assumere una delle denominazioni appresso indicate:
a) Cassa rurale di.........(indicazione del Comune e della Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o illimitata;
b) Cassa artigiana di....... (indicazione del Comune e della Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o illimitata;
c) Cassa rurale ed artigiana di...... (indicazione del Comune e della Provincia) - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata o illimitata.
Queste denominazioni possono essere integrate con espressioni di carattere distintivo previo benestare degli organi di vigilanza.
Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di "Casse" o di "Casse rurali ed artigiane".
Le "Casse" gia' costituite possono proporre agli organi di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto e' disposto nel primo comma".