N NORME. red.it

Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.

Art. 21.


In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 possono continuare ad essere soci delle "Casse" anche le persone giuridiche e le societa' di fatto che gia' fossero tali alla data del 1 gennaio 1955.