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Norme sull'utilizzo delle disponibilita' di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilita' del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.
In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilita' all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento e' perfezionato.

Art. 2.


Le disposizioni dell'art. 1 si applicano altresi':
1) per l'esercizio finanziario 1952-53, alle disponibilita' dell'esercizio 1950-51 destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti non perfezionati entro il termine di utilizzo stabilito dalla legge 30 agosto 1951, n. 941;
2) per l'esercizio finanziario 1953-54, alle disponibilita' degli esercizi 1950-51 e 1951-52 poste a fronte degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro il 30 giugno 1953;
3) per l'esercizio finanziario 1954-55, alle disponibilita' destinate negli esercizi dal 1950-1951 al 1952-53 alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro il 30 giugno 1954.

Art. 3.


La legge 13 marzo 1953, n. 151, e' abrogata.

Art. 4.


La presente legge ha effetto dal 1 aprile 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1955
EINAUDI SCELBA - GAVA - VANONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO