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Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilita' di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.

Art. 1.


Le disponibilita' di bilancio reperite per l'esercizio finanziario 1950-51 e destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro l'esercizio medesimo, potranno essere utilizzate per il finanziamento di tali oneri, sempre a carico del detto esercizio 1950-51, anche durante il successivo esercizio finanziario 1951-52.
E' inoltre prorogata a tutto l'esercizio 1951-52 la facolta' recata dalla legge 30 novembre 1950, n. 993, per l'utilizzo delle entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio, per l'esercizio 1949-50, ai fini della copertura di nuove o maggiori spese.