Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Ferme restando le due sessioni di cui all'art. 164 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel periodo corrente tra il 1 e il 15 febbraio di ogni anno avra' luogo, presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, un appello di esami di profitto e di laurea o diploma, ((quale prolungamento delle due sessioni)).
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1956, N. 34)).
Art. 2.
((Nell'appello di cui all'art. 1 gli studenti non potranno sostenere piu' di due esami di profitto, oltre a quello di laurea o di diploma. Tale limitazione non si applica agli studenti fuori corso ai sensi dell'art. 149, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e agli studenti iscritti fino a tutto l'anno 1953-54. Potranno essere ripetuti anche esami antecedentemente sostenuti con esito negativo nella stessa sessione autunnale, purche' non si tratti di esami falliti anche nella precedente sessione estiva. Gli esami sostenuti favorevolmente nell'appello predetto sono validi ai fini del superamento delle limitazioni previste per il passaggio ad anni di corso successivi)).
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1955
EINAUDI
SCELBA - ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO