Rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
Art. 1.
L'importo annuo del contributo statale alle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero e' stabilito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, in lire trecento milioni.