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Rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'importo annuo del contributo statale alle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero e' stabilito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, in lire trecento milioni.

Art. 2.


Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, si fara' fronte per lire 40.000.000 con lo stanziamento gia' iscritto al capitolo n. 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1954-55 e per lire 260.000.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti all'erario dalle modificazioni alle tariffe di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco lavorato disposte con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1955
EINAUDI SCELBA - MARTINELLI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO