Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario.
Art. 1.
Sono autorizzate le seguenti spese a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55:
a) lire 2850 milioni, per l'esercizio di opere pubbliche di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed aggiunte;
b) lire 1600 milioni, per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario, ai sensi del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed aggiunte;
c) lire 1500 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 1 luglio 1946, n. 31.