Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Sono autorizzate le seguenti spese a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55:
a) lire 2850 milioni, per l'esercizio di opere pubbliche di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed aggiunte;
b) lire 1600 milioni, per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario, ai sensi del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed aggiunte;
c) lire 1500 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 1 luglio 1946, n. 31.
Art. 2.
Alla spesa di lire 2850 milioni, di cui alla lettera a), si fa fronte con una uguale aliquota della somma iscritta nel capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55. Alla spesa di lire 1500 milioni, di cui alla lettera c), si fa fronte con la restante parte della somma iscritta nel detto capitolo e che viene, pertanto, ridotta di un uguale ammontare.
Alla spesa di lire 1600 milioni, di cui alla lettera b), si fa fronte con lo stanziamento inscritto nel capitolo 144 dello stesso stato di previsione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1955
EINAUDI SCELBA - MEDICI - GAVA - VANONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO