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Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto.

Art. 2.


Per l'esercizio 1954-55 l'ammontare del fondo scorta di cui al precedente articolo e' fissato in lire 20.000.000.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.