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Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria "movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
((Lo stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene ripartito all'inizio dell'anno finanziario tra le varie capitanerie di porto con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti e le relative somme sono accreditate ad apposita contabilita' speciale, istituita presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed intestata a ciascuna capitaneria. Alla gestione delle predette assegnazioni sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative al fondo scorta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076)).

Art. 2.


Per l'esercizio 1954-55 l'ammontare del fondo scorta di cui al precedente articolo e' fissato in lire 20.000.000.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 6 agosto 1954
EINAUDI SCELBA - TAMBRONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO