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Nomina degli ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti storici della scienza e della tecnica.

Art. 1.


In ogni localita', in cui sia ritenuto opportuno, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione uno o piu' ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica.