Nomina degli ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti storici della scienza e della tecnica.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
In ogni localita', in cui sia ritenuto opportuno, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione uno o piu' ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica.
Art. 2.
Gli ispettori onorari vigilano sui documenti e cimeli di cui al precedente articolo esistenti nel territorio di loro giurisdizione e segnalano la loro esistenza e le notizie che possono interessare la loro conservazione al Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano e al Museo di storia della scienza di Firenze; inoltre segnalano al Ministero della pubblica istruzione, o ai Sopraintendenti competenti per materia in base alle vigenti leggi, i provvedimenti che ritengono necessari per la loro migliore conservazione.
Art. 3.
Gli ispettori durano in carica tre anni e potranno essere confermati. Anche prima della scadenza dei tre anni essi potranno essere dispensati dall'ufficio, ove non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'Amministrazione.
Art. 4.
L'ufficio degli ispettori e' gratuito. Essi hanno diritto alla indennita' di missione, nella misura spettante ai funzionari di grado 6°, gruppo A, dell'Amministrazione statale per i sopraluoghi che effettueranno fuori della propria residenza previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, purche' non si tratti di funzionari dello Stato ai quali si applicano le norme vigenti in materia.
Art. 5.
L'ispettore onorario che esce di carica dovra' fare consegna al pubblico funzionario che sara' designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detiene per ragioni del suo ufficio.
Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore. Il Ministero provvedera' affinche' siano consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti atti e documenti che gli siano necessari per il suo ufficio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1954
EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO