Concessione di un contributo straordinario di lire 80 milioni all'istituto per le relazioni culturali con l'estero.
Art. 1.
Il termine di tre mesi, per la liquidazione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, previsto dall'art. 1 della legge 16 aprile 1953, n. 409, e' portato a otto mesi.