Concessione di un contributo straordinario di lire 80 milioni all'istituto per le relazioni culturali con l'estero.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di tre mesi, per la liquidazione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, previsto dall'art. 1 della legge 16 aprile 1953, n. 409, e' portato a otto mesi.
Art. 2.
E' autorizzata la erogazione della somma di lire 80 milioni per far fronte alle ulteriori spese di liquidazione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.
Art. 3.
Alla spesa di cui al precedente art. 2 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1954
EINAUDI SCELBA - PICCIONI - CAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO