Autorizzazione a permutare o vendere materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.
Art. 1.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.