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Autorizzazione a permutare o vendere materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.


I negozi di permuta previsti dalle disposizioni richiamate al precedente art. 1 sono espletati con le modalita' stabilite dall'art. 98 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita', generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 3.


Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese anche ai materiali dei servizi del naviglio ed automobilistico dell'Amministrazione della guardia di finanza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953
EINAUDI PELLA - TAVIANI - VANONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA