N NORME. red.it

Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Art. 19.


Alle aziende esercenti pubblici trasporti urbani municipalizzati o in maggioranza di proprieta' dei Comuni e delle Province che, per l'approvvigionamento di nuovo materiale mobile destinato all'ammodernamento del sistema di trazione, non contraggono i mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487, ((puo' venire accordato, in luogo del contributo)) dello Stato nel pagamento degli interessi, ma entro i limiti della somma stanziata dal decreto legislativo stesso, un contributo annuo fisso, per un periodo di quattro anni, in misura del 3 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.