Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.
Art. 13.
Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge i concessionari di ferrovie, di tramvie e filovie extraurbane e di funivie, quando non ottengono la garanzia sussidiaria dello Stato, possono essere autorizzati a contrarre mutui garantiti da ipoteca a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, salvo quanto disposto coi successivi articoli 14 e 15.