Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 400.000.000 per corrispondere all'Istituto di emissione, alle aziende di credito ed agli uffici postali, i compensi inerenti al collocamento di buoni del Tesoro ordinari, durante l'esercizio finanziario 1950-51.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Analogamente a quanto disposto nell'art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322, concernente, tra l'altro, le norme relative al collocamento, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a corrispondere a tali enti, anche per l'esercizio finanziario 1950-51, i compensi previsti alle lettere a) e b) del su citato art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322.
La corresponsione di detti compensi sara' effettuata con le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa.
Art. 2.
All'onere di complessive lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte per lire 400.000.000 con lo stanziamento iscritto al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51 e' per lire 400.000.000 con quota parte delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1952
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI