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Norme relative al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali e regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del tesoro e la Banca d'Italia.

Art. 1.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a corrispondere, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, all'Istituto di emissione, alle aziende di credito e agli uffici postali, per i servizi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari, i seguenti compensi, con le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4:
a) all'Istituto di emissione ed alle aziende di credito, il 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi;
b) agli uffici postali, il 0,025 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza inferiore a sei mesi e il 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi.