Istituzione di un "Fondo adeguamento pensioni" per migliorare il trattamento di pensione del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un "Fondo adeguamento pensioni" per provvedere alla corresponsione di assegni integrativi ai titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, di cui all'art. 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con il regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, modificato con il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264.
Per la gestione del "Fondo adeguamento pensioni" valgono le norme vigenti per la gestione del corrispondente Fondo di previdenza.
Limitatamente alla gestione relativa al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, il "Fondo adeguamento pensioni"
a) assorbe e sostituisce, con effetto dal 1 gennaio 1950, sia per quanto riguarda le prestazioni, sia per quanto si riferisce ai contributi, i trattamenti previsti dal decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni, dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 e dalla legge 14 giugno 1949, n. 322, e successive modifiche, nonche' il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modifiche ed aggiunte:
b) subentra, con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1950, nelle attivita', passivita', oneri e diritti del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.
Art. 2.
Il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui al precedente articolo e' stabilito, per il periodo dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1955, nella misura del 2,45 per cento dell'intera retribuzione corrisposta al personale, soggetta al contributo per il Fondo di previdenza. Esso e' per l'1,65 per cento a carico del datore di lavoro, per lo 0,80 per cento a carico del lavoratore e deve essere versato, in aggiunta al contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, con le modalita' e nei termini stabiliti dall'art. 6 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.
La misura del contributo predetto, successivamente al 31 dicembre 1955, sara' stabilita in relazione alla valutazione degli oneri gravanti sul "Fondo adeguamento pensioni" dopo tale data.
Entro il termine del 31 dicembre 1955, la misura del contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" sara' variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, qualora, alle retribuzioni soggette a contributo, siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori, nel complesso, al 25 per cento delle retribuzioni in vigore alla data del 10 gennaio 1950. (1) ((2))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 marzo 1958, n. 329 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della L. 25 marzo 1958, n. 329, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni", di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, e' stabilito nella misura dell'8 per cento della intera retribuzione corrisposta al personale soggetta al contributo per il Fondo di previdenza.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Esso e' per il 3,65 per cento a carico del datore di lavoro e per il 4,35 per cento a carico del lavoratore".
La L. 25 marzo 1958, n. 329 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della L. 25 marzo 1958, n. 329, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni", di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, e' stabilito nella misura dell'8 per cento della intera retribuzione corrisposta al personale soggetta al contributo per il Fondo di previdenza.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Esso e' per il 3,65 per cento a carico del datore di lavoro e per il 4,35 per cento a carico del lavoratore".
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 17 ottobre 1959, n. 1027 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 1 maggio 1958, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, e' maggiorato di un'aliquota pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini dell'applicazione del contributo medesimo".
Il D.P.R. 17 ottobre 1959, n. 1027 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 1 maggio 1958, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, e' maggiorato di un'aliquota pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini dell'applicazione del contributo medesimo".
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, riguardanti la liquidazione della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, a decorrere dal 1 gennaio 1950 e fino al 31 dicembre 1955, il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto e' integrato fino a raggiungere una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dal l'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale e' stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.
Detta percentuale e' stabilita nella seguente misura:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 4.
Per il personale di cui agli articoli 35 e 36 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 1 febbraio 1925, n. 217, le percentuali di cui all'art. 3 sono sostituite dalle seguenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 5.
Gli iscritti, cessati dal servizio, che continuano volontariamente l'assicurazione al Fondo ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, sono tenuti al versare a proprio carico l'intero contributo al "Fondo adeguamento pensioni", di cui al precedente art. 2.
Agli stessi e' liquidata, al raggiungimento del diritto, una pensione calcolata, a norma della presente legge, sulla retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo ed in base alla quale e' stato versato il contributo del Fondo di previdenza.
Art. 6.
Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere inferiori a lire 120.000 annue, se liquidate per anzianita', e a lire 108.000 annue, se liquidate per invalidita'.
Art. 7.
Per le pensioni ai superstiti, al trattamento spettante all'assicurato in base alle norme della presente legge, si applicano le percentuali di cui all'art. 17 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.
Art. 8.
Il trattamento complessivo spettante ai titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1950 a norma del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, e' determinato, con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1950, nella misura risultante dalla seguente tabella:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Il trattamento complessivo spettante ai superstiti la cui pensione deriva da pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, e' determinato, con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1950 o da quella di decorrenza della pensione, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.
Art. 9.
La differenza tra l'importo globale della pensione liquidata secondo le norme degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e la pensione base e' posta a carico del "Fondo adeguamento pensioni".
Art. 10.
Ai trattamenti complessivi spettanti in base agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge va aggiunta l'indennita' di caropane, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni ed aggiunte, da prelevarsi dal "Fondo adeguamento pensioni" istituito in base al precedente art. 1.
Art. 11.
Le indennita' e i rimborsi di contributi di chi agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, sono sempre calcolati in base all'ammontare dei soli contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia.
Art. 12.
All'art. 33 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e' aggiunto il seguente comma:
"La pensione di invalidita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda".
Art. 13.
All'art. 6 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di trapasso, per qualsiasi motivo, di gestione di imposte di consumo, il nuovo gestore e' solidalmente responsabile con i precedenti, per il mancato o irregolare versamento dei contributi relativi alle gestioni cessate".
Art. 14.
All'art. 27 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1948, n. 1134, sono aggiunti i seguenti commi:
"I contributi per il riconoscimento di maggiore anzianita' posteriore all'8 luglio 1938, tardivamente denunziata, sono calcolati sulla base della retribuzione corrisposta al dipendente al momento della denuncia della maggiore anzianita'.
Ugualmente sono calcolati in base alla retribuzione corrisposta dall'epoca del riconoscimento i contributi arretrati per i lavoratori che siano tardivamente denunciati per l'iscrizione al Fondo.
I contributi relativi a periodi di anzianita' successivi all'8 luglio 1938 devono essere versati in unica soluzione dal datore di lavoro che procede al riconoscimento dell'anzianita'".
Art. 15.
Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 giugno 1952
EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI