Modificazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.
Art. 1.
A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 1 maggio 1958, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, e' maggiorato di un'aliquota pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini dell'applicazione del contributo medesimo.