Ratifica ed esecuzione degli Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici:
a) Atto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici;
b) Convenzione sulla circolazione stradale;
c) Protocollo relativo ai paesi o territori presente mente occupati;
d) Protocollo relativo alla segnalazione stradale.