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Ratifica ed esecuzione degli Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici:
a) Atto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici;
b) Convenzione sulla circolazione stradale;
c) Protocollo relativo ai paesi o territori presente mente occupati;
d) Protocollo relativo alla segnalazione stradale.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1952
EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Convention

Convention sur la circulation routiere


Parte di provvedimento in formato grafico