Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il personale dei ruoli delle cessate Camere di commercio ed industria il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, ha conservato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, il trattamento di quiescenza previsto dagli ordinamenti in vigore presso gli Enti di provenienza, ha facolta', nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di chiedere al Ministero dell'industria e del commercio di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato con decorrenza dalla data di inquadramento nei ruoli statali.((1))
Il personale che si avvale del disposto del precedente comma, nonche' quello che, ai sensi dell'art. 8, commi primo e quinto, del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, abbia gia' optato per la pensione di Stato, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento ai fini della pensione, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio ed industria ed i Consigli provinciali dell'economia ad esse succeduti.
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 febbraio 1953, n. 123, ha disposto (con l'articolo unico) che "La facolta' prevista dal primo comma degli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, puo' essere esercitata dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."
La L. 24 febbraio 1953, n. 123, ha disposto (con l'articolo unico) che "La facolta' prevista dal primo comma degli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, puo' essere esercitata dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."
Art. 2.
Per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui al secondo comma del precedente art. 1, e' dovuto all'Erario un contributo di riscatto a carico del personale, pari al 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riscattato fino alla data di inquadramento nei ruoli statali. Per il personale che chieda il riconoscimento dei suddetti servizi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma viene computato sullo stipendio annuo spettante al 31 ottobre 1948.
Il personale che si avvale del disposto del primo comma, del precedente art. 1 e' tenuto a versare all'Erario, per il periodo intercorrente tra la data di inquadramento e la data di presentazione della domanda di opzione, la ritenuta del 6 per cento da computarsi sugli stipendi e sugli assegni utili a pensione effettivamente goduti nel periodo stesso.
Per il personale che, ai sensi del quinto comma dell'art. 8 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, abbia optato per la pensione di Stato a decorrere dalla data di opzione, anziche' dalla data di inquadramento, il contributo dovuto all'Erario per il riconoscimento del periodo intercorrente tra la data di inquadramento e la data di opzione, e' del 6 per cento degli stipendi e degli assegni utili a pensione goduti dall'interessato durante il periodo stesso.
Oltre ai contributi previsti nei precedenti commi del presente articolo sono dovuti all'Erario i versamenti stabiliti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge.
Art. 3.
Per il personale che fruisce del trattamento di quiescenza in base a polizze di assicurazione, il quale abbia optato, ai sensi del primo comma del precedente art. 1, per la pensione di Stato, si procede al riscatto delle polizze ricuperando a favore dell'Erario la parte del valore economico delle polizze di assicurazione corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli Enti dalla data di inquadramento del personale nei ruoli statali alla data di presentazione della domanda di opzione.
Il pagamento della rimanente parte del valore di riscatto delle polizze sara' effettuato soltanto al momento della definitiva cessazione dal servizio dell'impiegato, restando le relative somme accantonate e investite nei modi prescritti dall'art. 11 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962.
Il personale dime ottenga il riconoscimento dei servizi previsto dal secondo comma del precedente art. 1 ha diritto alla libera disponibilita' delle polizze o delle somme accantonate ai sensi del precedente comma o dei commi primo e quinto dell'art. 8 del citato regio decreto n. 962, dopo aver versato all'Erario, in unica soluzione, la parte del valore economico delle polizze di assicurazione o delle predette somme accantonate, corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli Enti lino alla data di inquadramento nei ruoli statali o fino alla data di opzione esercitata ai sensi del quinto comma dell'art. 8 del citato regio decreto n. 962.
Art. 4.
Per il personale che fruisce del trattamento di quiescenza in capitale una volta tanto, il quale abbia optato ai sensi del primo comma del precedente art. 1 per la pensione di Stato, si procede ai versamento a favore dell'Erario della parte dei fondo accantonato corrispondente alle quote pagate dagli Enti per la costituzione del fondo di quiescenza dalla data di inquadramento del personale nei ruoli statali alla data di presentazione della domanda di opzione, con gli interessi maturati sulla predetta parte.
Per il pagamento della rimanente parte si applica il disposto del secondo comma del precedente art. 3.
Il personale che ottenga il riconoscimento dei servizi previsti dal secondo comma del precedente art. 1 ha diritto alla libera disponibilita' del fondo accantonato ai sensi del precedente comma o dei commi primo e quinto dell'art. 8 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, dopo aver versato all'Erario, in unica, soluzione, la parte del predetto fondo corrispondente alle quote di contributo pagate dagli Enti fino alla data di inquadramento nei ruoli statali o fino alla data di opzione esercitata ai sensi del quinto comma dell'art. 8 del citato decreto n. 962, maggiorate degli interessi sino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.
Art. 5.
Al personale che fruisce del trattamento di quiescenza con la forma della pensione, il quale, ai sensi del primo comma del precedente art. 1, opti per la pensione di Stato, vengono riconosciuti ai fini di detta pensione, i servizi valutabili agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dell'Ente di provenienza senza che all'uopo occorra la presentazione della domanda prevista dal secondo comma del precedente art. 1.
Il personale di cui al precedente comma deve versare all'Erario i contributi previsti dai primi due commi del precedente art. 2.
L'Ente tenuto ad amministrare il trattamento di quiescenza del personale di cui al presente articolo deve rimborsare all'interessato i contributi personali versati per il trattamento di quiescenza fino alla data di presentazione della domanda di opzione con i relativi interessi maturati fino alla data medesima e versare all'Erario i propri contributi accantonati fino alla data di presentazione della domanda di opzione del personale interessato, maggiorati dai relativi interessi.
Art. 6.
Per il personale che ai sensi del primo comma dell'art. 1 della presente legge, ottenga di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato e' dovuto all'Erario da parte delle Camere di commercio il contributo del 12 per cento dello stipendio, considerato aumentato ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni, e degli altri assegni utili agli effetti del predetto trattamento a partire dalla data della domanda di opzione. Tale contributo viene versato dalle Camere direttamente all'Erario entro il giorno 10 del mese successivo a quello della corresponsione degli stipendi al personale.
Al personale di cui al precedente comma si applica la ritenuta del 6 per cento a favore del Tesoro in conformita' alle disposizioni vigenti per gli impiegati civili di ruolo dello Stato. Tale ritenuta e' effettuata dal Ministero dell'industria e del commercio e versata all'Erario mensilmente dal Ministero stesso.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le contribuzioni previste dal secondo comma dell'art. 10 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, dovranno essere applicate nelle misure e con le modalita' previste dai precedenti commi.
Art. 7.
Il personale ex camerale inquadrato nei ruoli statali, e successivamente cessato dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, nonche' gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale, possono ottenere i benefici concessi dalle disposizioni previste nei precedenti articoli su presentazione al Ministero dell'industria e del commercio di apposita domanda da prodursi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.((1))
Le pensioni dirette e di riversibilita' avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
I contributi per la rivalutazione dei servizi camerali e i recuperi a favore dell'Erario, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati in questo caso mediante trattenute sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima.
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 febbraio 1953, n. 123, ha disposto (con l'articolo unico) che "La facolta' prevista dal primo comma degli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, puo' essere esercitata dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."
La L. 24 febbraio 1953, n. 123, ha disposto (con l'articolo unico) che "La facolta' prevista dal primo comma degli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, puo' essere esercitata dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."
Art. 8.
Per il trattamento di pensione di Stato del personale assunto direttamente nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio si applicano il contributo e la ritenuta previsti dal primo e secondo comma del precedente art. 6 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il periodo decorrente dalla data di assunzione del personale di cui al precedente comma e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta del 6 per cento a carico del personale, effettuata mensilmente dal Ministero dell'industria e del commercio e il contributo del 12 per cento a carico degli Enti da conteggiarsi sugli stipendi goduti nel periodo suddetto, verranno versati allo Erario in unica soluzione.
Art. 9.
Il personale dei ruoli dei cessati Consigli provinciali dell'economia e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, il quale e' stato assunto direttamente o verra' successivamente assunto nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'economia e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ad essi succeduti, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento, ai fini della pensione di Stato, del servizio reso con rapporto stabile di impiego e di quello riscattato presso gli Enti predetti in conformita' della norma di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
Per il riconoscimento di cui al precedente comma e' dovuto all'Erario il contributo previsto dal primo comma dell'art. 2 della presente legge. E' inoltre dovuta all'Erario la parte del valore economico delle polizze di assicurazione corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli Enti fino alla data di immissione del personale interessato nei ruoli statali maggiorate degli interessi sino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.
Dopo aver effettuato i versamenti di cui al precedente comma, in unica soluzione, il personale interessato ha diritto alla libera disponibilita' delle polizze o delle somme vincolate agli Enti.
Per il periodo decorrente dalla data di immissione del personale di cui al primo comma del presente articolo nei ruoli statali, ivi indicati, sono applicabili le norme previste dall'art. 8 della presente legge.
Art. 10.
Il personale non di ruolo dei cessati Consigli provinciali dell'economia e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, il quale e' stato assunto direttamente o verra' successivamente assunto nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'economia e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ad essi succeduti, ha diritto, ove ne faccia domanda, di riscattare per intero il periodo di servizio non di ruolo prestato presso gli Enti predetti fino alla data di immissione nei ruoli statali stessi.
Per il riconoscimento di cui al precedente comma e' dovuto all'Erario, a carico del personale, il contributo di riscatto del 18 per cento dello stipendio annuo pensionabile alla data di presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riscattato fino alla data di immissione nei ruoli statali di cui al precedente comma.
Per il periodo decorrente dalla data di immissione del personale di cui al primo comma, del presente articolo nei ruoli statali ivi indicati, sono applicabili le norme previste dall'art. 8 della presente legge.
Art. 11.
Il personale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, che abbia optato o che optera' per la pensione di Stato non avra' diritto alla rivalutazione dei fondi del trattamento di quiescenza di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 72, a partire dalla data d'inizio della decorrenza del periodo di riscatto ai fini della pensione di Stato.
Art. 12.
Per le liquidazioni delle future pensioni e della indennita' per una volta tanto spettanti al personale di cui agli articoli precedenti, non e' piu' dovuto all'Erario il rimborso di cui agli articoli 3 e 9 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937, n. 1000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1952
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI