Modificazioni e aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra.
Art. 1.
A coadiuvare il commissario, incaricato della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, ai termini dell'art. 1 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e a supplirlo in caso di sua assenza o impedimento, possono essere nominati due vice commissari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.