Modificazioni e aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. la seguente legge:
Art. 1.
A coadiuvare il commissario, incaricato della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, ai termini dell'art. 1 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e a supplirlo in caso di sua assenza o impedimento, possono essere nominati due vice commissari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 2.
Con decreto del Ministro per il tesoro, puo' essere designato un funzionario a coadiuvare il dirigente l'ufficio di segreteria ed a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 3.
Quando il credito denunciato per ogni singolo contratto non ecceda le lire duecentomila, il commissario ha facolta' di liquidarlo anche senza sentire il parere del Comitato istituito con l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.
Ove la liquidazione concordi con la proposta, al lordo dell'Amministrazione debitrice, il limite di somma indicato nel comma precedente e' elevato a lire, quattrocentomila.
Art. 4.
Le indennita' spettanti ai membri del Comitato, ai componenti l'ufficio di segreteria ed agli esperti eventualmente incaricati di indagini ed accertamenti, ai termini dell'art. 14 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono liquidate dal commissario ed imputate sul capitolo 633 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51 e corrispondente per gli esercizi successivi.
Resta ferma la competenza del Ministro per il tesoro per la liquidazione delle indennita' di carattere permanente, indicate nel primo comma dell'art. 17 del decreto legislativo predetto.
Art. 5.
Le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, per la denuncia al Commissariato dei contratti, si applicano anche ai contratti comunque denunciati ad una Amministrazione dello Stato entro il 31 dicembre 1949.
Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 gennaio 1952
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - ALDISIO - CAMPILLI - PACCIARDI - CAPPA Visto, il Guardasigilli: ZOLI